La capacità naturale a prestare il consenso matrimoniale


Per prestare in modo efficace il consenso coniugale, che cioè valga «a costituire», a instaurare il matrimonio, come elemento fondamentale che sta alla radice di ogni altro, si richiede che ambedue gli sposi abbiano la «capacità naturale». Con questo termine s'intende la capacità di formulare una decisione cosciente, libera, ponderata, possibile in ordine al matrimonio. In genere si presume che l'uomo e la donna, almeno dopo la pubertà, la posseggano. Tuttavia, nelle singole fattispecie, la medesima capacità potrebbe mancare per un ostacolo nell'esercizio delle facoltà che l'esprimono.

La prima di queste facoltà è «l'uso di ragione», che comprende l'intelletto da cui promana la conoscenza e la volontà da cui procede la decisione. Solo dove esiste tale uso di ragione è possibile porre un «atto umano», cosciente e libero, che è il primo presupposto per la scelta matrimoniale. Ma questa scelta comporta una capacità di conoscenza e di decisione ad essa proporzionata, per la quale non è sufficiente la possibilità di porre un atto umano in genere. Perciò, il can. 1095, n. 1 dichiara, come principio di diritto naturale, che sono incapaci a prestare il consenso coniugale, e quindi a contrarre matrimonio valido, «coloro che sono privi del sufficiente uso di ragione», cioè richiesto come minimo per compiere non solo un atto umano in genere, ma specifico, adeguato alla gravità della scelta matrimoniale. Le cause o anomalie che potrebbero alterare o impedire la facoltà conoscitiva e volitiva nel suo sviluppo ed esercizio, nel percepire e deliberare la scelta matrimoniale, possono essere molteplici, da esaminarsi nei singoli casi.

Dal consenso coniugale derivano doveri gravi che impegnano e vincolano per tutta la vita. Per poterli assumere efficacemente non basta che gli sposi li conoscano in astratto, nei principi, ma è necessario che li sappiano giudicare, stimare in concreto, in rapporto a se stessi, nelle applicazioni, nelle conseguenze che comportano nelle loro nozze particolari, contratte con questa persona, in queste circostanze, e che si estendono nel futuro, per sempre. Perciò gli sposi, perché godano della capacità naturale a prestare il consenso matrimoniale, insieme al sufficiente uso di ragione, debbono avere la «capacità di discrezione di giudizio». Con questo termine, in genere, si intende la facoltà di formulare, con avvertenza e libertà interiore, un giudizio pratico, mediante il quale il soggetto che l'esprime stabilisce, circa un impegno opzionale, un raffronto fra la sua enunciazione di principio astratto e la sua applicazione alla propria situazione concreta, personale, con la possibilità di valutare se sia o no conveniente assumerlo. In specie, qui, con il medesimo termine, si suole designare la facoltà «critica» che permette ai nubendi di discernere e apprezzare, con un giudizio di insieme, le responsabilità inerenti alle loro nozze e di accedervi con una scelta ponderata.

Per questa ragione, il can. 1095, n. 2 dichiara, come principio di diritto naturale, che sono incapaci a contrarre matrimonio «coloro che difettano gravemente della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da concedere e da accettare reciprocamente». Nella giurisprudenza, come sinonimo di «discrezione di giudizio» è adoperato il termine «maturità di giudizio». Il codice preferisce la prima formula perché riflette con maggiore esattezza il suo pensiero. L'espressione «maturità» potrebbe insinuare che il giudizio valutativo richieda nei nubendi una conoscenza perfetta ed esaustiva di ciò che può implicare la vita coniugale, e una libertà interiore in sommo grado; mentre l'uso del termine «discrezione di giudizio» denota meglio il senso relativo della medesima esigenza.
La carenza della capacità di emettere un giudizio pratico, da cui deriva l'incapacità di contrarre matrimonio, deve essere considerata in ordine al soggetto e in ordine all'oggetto. In ordine alle persone che ne soffrono, deve essere «grave». In ordine all'oggetto, deve vertere non necessariamente su tutto ciò che concerne il consorzio coniugale, ma «circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali» che i nubendi debbono «concedere ed accettare reciprocamente». Senza di essi, l'essenza del matrimonio verrebbe travisata, e pertanto non potrebbe costituire l'oggetto specifico del consenso delle parti. Quando il difetto di discrezione di giudizio debba dirsi «grave», e quali siano «i diritti e i doveri matrimoniali essenziali» che essa non permette di stimare, sono aspetti che competono alla giurisprudenza definirli e accertarli con l'ausilio dei periti.
Nei due casi precedenti, l'atto del consenso non è integro nella sua natura per una carenza inerente, intrinseca alla facoltà stessa da cui procede. Il matrimonio è nullo per incapacità di una delle parti a prestare il consenso in sé, come atto umano adeguato alla scelta nuziale ponderata. Ma può accadere che una delle parti, pur potendo prestare un consenso integro nella sua struttura, con la facoltà di apprendere in astratto e di valutare in concreto i diritti e i doveri che entrano nell’essenza del matrimonio, e pur sapendo quali essi siano e li voglia assumere, di fatto non è in grado di poterli assumere; è incapace a prestare l’oggetto del consenso. E ciò non per cattiva volontà, ma per una carenza costituzionale.
Per coloro che si trovano nelle descritte situazioni, cioè «non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio» e quindi neppure concedere i relativi diritti, il can. 1095, n. 3 dichiara che essi «sono incapaci a contrarre matrimonio». Ma lo stesso enunciato precisa che l'impossibilità ad assumere, fin dall'inizio, i riferiti obblighi, e pertanto ad adempierli in seguito, deve avere le sue radici in «cause di natura psichica», in anomalie che toccano e turbano la psiche. Sarà compito della giurisprudenza determinare quali esse siano in concreto. Gli esempi più comuni sono quelli dati dagli omosessuali o dai ninfomani, maschili o femminili. I primi sono portati a realizzare l'atto sessuale unicamente o prevalentemente con una persona dello stesso sesso, ripugnando loro quello compiuto con una persona diversa. I secondi avvertono l'inafferrabile stimolo ad avere l'atto sessuale con più persone e con frequenza per cui sono incapaci ad assumere l'obbligo della esclusività di esso con la sola comparte coniuge. Così pure può accadere che una persona, per indole costituzionale, è tale da esserle impossibile di realizzare nel matrimonio la comunione e l'integrazione con l'altra persona. Rientra nella medesima categoria la incapacità di compiere l'atto coniugale, e quindi ad assumerne l'obbligo, se essa proviene da una «causa», da una perturbazione «psichica» in una delle due parti. Si distingue dall'impotenza anatomica o funzionale di origine organica, che costituisce un impedimento matrimoniale, descritto nel can. 1084 §1.

Gli obblighi essenziali del matrimonio entrano riassoggetto specifico del consenso coniugale. Senza di essi sarebbe vuoto di contenuto e, di conseguenza, inesistente. Pertanto, perché il medesimo consenso esista, è necessario che i nominati obblighi siano inclusi nell'oggetto dell'impegno. Ma non può essere materia di impegno ciò che non può essere assunto, non è disponibile. Di qui ne segue che coloro i quali non sono in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, sono incapaci a contrarre matrimonio «per non disponibilità della materia di impegno». Il loro consenso è nullo per mancanza del suo oggetto specifico, non perché escluso, come sarà considerato in seguito, ma perché moralmente impossibile ad essere assunto.
È unanime la sentenza che, per la invalidità del matrimonio, la descritta incapacità ad assumere l'oggetto del consenso, deve essere presente in una delle parti al momento della prestazione del medesimo consenso. Le opinioni divergono quando si tratta di definire la sua durata. Le tesi proposte si possono sintetizzare in tre. La prima sostiene che, per la invalidità del matrimonio, è sufficiente che la nominata incapacità esista nella celebrazione delle nozze, anche se guaribile in seguito. La seconda tesi pone una differenza fra l'incapacità perpetua di assumere gli oneri coniugali e l’incapacità di assumere oneri coniugali perpetui. È questa incapacità che impedisce di contrarre un valido matrimonio, non l’altra. La terza tesi, facendo riferimento all'impedimento di impotenza, esige che sia perpetua la stessa incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cui questi non potranno essere mai adempiuti. Infatti, se la indicata incapacità fosse temporanea, si potrebbe parlare di semplice difficoltà, non di impossibilità radicale.
Le descritte ipotesi sono considerate esplicitamente nel can. 1095 della nuova legislazione canonica. Tuttavia, da diverso tempo, specie negli anni più recenti, erano presenti e risolte nella giurisprudenza ecclesiastica, accogliendo, nelle sue sentenze, come annotava Paolo VI, «i risultati felicemente acquisiti delle scienze giuridiche, biologiche, psicologiche e sociali, per cui il matrimonio è stato meglio conosciuto ed approfondito nella sua vera natura di comunità di amore».
Già Pio XII approvava il ricorso a tali risultati «perché la giurisprudenza ecclesiastica non può né deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica, né può reputarsi lecito e convenevole il respingerle soltanto perché sono nuove». Sono da servirsene in quanto aiutano a comprendere più perfettamente tutto il processo interno dell'atto umano del consenso. Ma nello stesso tempo il Papa avvertiva: «Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferiscono certezza, e non già soltanto vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso non verrebbero a costituire da base per un sicuro giudizio, che cioè escluda ogni dubbio prudente».
Nella prima allocuzione tenuta alla Rota Romana dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico, Giovanni Paolo il ha sottolineato che «la preoccupazione di salvaguardare la dignità e la indissolubilità del matrimonio, mettendo un argine agli abusi e alla leggerezza che purtroppo si devono frequentemente lamentare in questa materia, non può far prescindere dai reali ed innegabili progressi delle scienze biologiche, psicologiche, psichiatriche e sociali; in tal modo si contraddirebbe il valore stesso che si vuol tutelare, che è il matrimonio realmente esistente, non quello che ne ha solo la parvenza, essendo nullo in partenza».