Il matrimonio nell'ordine della natura e della grazia
INTRODUZIONE
La dottrina sul matrimonio è esposta nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 1612 – 1658 e, dal punto di vista normativo, nel Codice di Diritto Canonico (cann. 1055 - 1165).
Nel Codex, il legislatore dichiara la principale caratteristica del patto matrimoniale che si realizza tra battezzati, vale a dire la sua natura sacramentale; proprio su questa natura di carattere divino la Chiesa fonda le ragioni della sua competenza per regolarne gli elementi costitutivi, i requisiti per la valida formazione, gli effetti e quant'altro è connesso alla celebrazione del matrimonio. Tuttavia, muovendo dal dato rivelato, la Chiesa sin dalle origini ha anche affermato l'appartenenza del matrimonio alla natura stessa dell'uomo, ed in tal senso esso è altresì una istituzione naturale, in quanto i suoi contenuti e la sua ragione d'essere rispondono adeguatamente alla inclinazione naturale dell'uomo creato ed al suo agire di essere razionale e libero. In altri termini, le caratteristiche del matrimonio risultano intrinseche all'essere proprio dell'uomo e della donna i quali, grazie alla loro naturale identità sessuata e complementare, spontaneamente e naturalmente sono inclini allo stato di vita che si delinea nel matrimonio. Di conseguenza, nei suoi tratti fondamentali ed essenziali il matrimonio è una realtà che obbedisce ad una dimensione naturale e ad una dimensione divina che interessano l'uomo in quanto essere creato e redento da Dio in Cristo, ed il Codice raccoglie questo insegnamento tradizionale affermando la sostanziale dipendenza del complesso di norme che regolano il matrimonio sia dal diritto naturale sia dal diritto divino positivo. Tale complesso di norme si è andato progressivamente sviluppando nel corso del tempo procedendo di pari passo con la riflessione teologica sul dato rivelato nelle Scritture e con gli interventi autorevoli del Magistero vivo della Chiesa.
LA NOZIONE DEL MATRIMONIO NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO.
Can. 1055 - §1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
§2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
L'unione che l'uomo e la donna instaurano e realizzano insieme nel matrimonio, dal can. 1055,§1 è definita: «Il consorzio di tutta la vita, ordinato per sua indole naturale al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole».
Il matrimonio si colloca fra i «consorzi umani», fra le associazioni i cui componenti partecipano alla stessa «sorte», secondo una nozione attinta dal diritto romano e accolta nella tradizione cristiana La «sorte» a cui l'uomo e la donna partecipano con uguale destino è lo svolgersi di «tutta la vita», dell'intera loro esistenza, non solo nella sua durata, ma in tutte le sue dimensioni ed espressioni affettive, sensitive, interiori ed esteriori delle loro persone e delle loro attività. È un consorzio detto «coniugale» poiché indica un «vincolo sacro» stabile con il quale gli sposi si pongono sotto il medesimo giogo, non per mortificare le loro forze, ma per raccoglierle e concentrarle in un unico sforzo, in attività e finalità comuni. Così, la partecipazione alla stessa sorte diviene «consuetudine e comunione di tutta la vita» che si attua mediante un'amorosa e continua «mutua donazione di due persone». L'uomo e la donna offrono in dono «se stessi» (GS 48) totalmente, per sempre, con le qualità e i difetti che ciascuno ha in proprio, nelle gioie e nelle prove di cui sarà alternata e intessuta la loro esistenza. Con questo patrimonio di ricchezza e di fragilità personali, ciascuno degli sposi, oltre che donare se stesso all'altra parte, deve da questa essere accettato in tutte le stagioni e le situazioni della loro vita, lieti o tristi che siano.
Nelle relazioni umane, il consorzio coniugale «costituisce la prima forma di comunione di persone» (GS 12). È un'unione che «non dipende» nella sua indole e nella sua durata «dall'arbitrio dell'uomo» (GS 48), dalle decisioni o legislazioni contingenti umane, non è il risultato di un'esperienza storica, né è derivata da evoluzioni sociali o culturali, e quindi soggetta a mutamenti con il variare dei tempi. Il suo «autore è Dio» stesso. Fu «fondata», delineata e costituita nella sua struttura immutabile, valida per tutti i tempi e luoghi, «dal Creatore» (GS 48), il quale, come annota Paolo VI, la concepì e la istituì «sapientemente e provvidenzialmente per realizzare nell'umanità il suo disegno di amore».