A quale Tribunale ecclesiastico rivolgersi?


È la domanda fondamentale, per avviare qualsiasi attività processuale "Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti:

    - Il Tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato;
    - Il Tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio;
    - Il Tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove" . Can. 1672.
Secondo le Regole procedurali, Art. 7 § 1. "I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti. § 2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio".